VIGILANZA AMBIENTALE
La materia ambientale è
formata da una
molteplicità di norme
che negli anni si sono
susseguite ed è tuttora
in rapida evoluzione,
soprattutto per la presa
di coscienza delle parti
in gioco e dell’intera
opinione pubblica.
L’ambiente per essere
conservato nel tempo
deve essere soprattutto
protetto
dall’inquinamento: le
norme in materia
ambientale, quindi, sono
tese a salvaguardare
l’ambiente
dall’inquinamento.
Una sostanza dispersa
volontariamente o
inavvertitamente è da
ritenersi inquinante,
qualora interagisca
negativamente con
l’ambiente, provocando,
ad esempio, mutamenti
nel ciclo vitale delle
specie viventi o sul
loro stato di salute od
anche modificando
l’aspetto paesaggistico.
Per inquinamento deve
intendersi infatti:
“l’introduzione
nell’ambiente di
sostanze chimiche o
biologiche, o di fattori
fisici, in grado di
provocare disturbi o
danni all’ambiente
stesso”1 .
Il presente quaderno si
è pertanto occupato di
alcune tipologie di
inquinamento ovvero di
quello da rifiuti;
dell’inquinamento
acustico;
dell’inquinamento delle
acque ed infine
dell’inquinamento
elettromagnetico.
Dal punto di vista
costituzionale, abbiamo
assistito nel corso
degli ultimi anni, ad
innovazioni di tutto
rilievo con la Legge
Costituzionale n. 1 del
1999 e con la n. 3 del
2001, che hanno
interessato anche la
materia ambientale.
Infatti, l'art. 117
della Costituzione,
prevedendo una
competenza esclusiva
dello Stato su
diciassette materie, ha
compreso, tra queste,
anche la tutela
dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Lo stesso articolo ha
inoltre previsto
l'attribuzione allo
Stato della potestà
regolamentare nelle
materie di legislazione
esclusiva, salvo i casi
di delega alle Regioni.
Ma ancora più in
particolare è stata
attribuita potestà
regolamentare ai Comuni,
alle Province e alle
Città Metropolitane,
relativamente alla
disciplina
dell'organizzazione e
dello svolgimento delle
funzioni loro
attribuite.
In tema di vigilanza
ambientale occorre
premettere che i reati
che interessano la
materia, sono, al pari
dei reati di ogni altra
natura, di competenza di
ogni organo di polizia
giudiziaria senza alcuna
distinzione selettiva.
Sia in tema di
violazione alle leggi
urbanistico edilizie,
sia in tema di vincoli
paesaggistici, di
inquinamento, di
bracconaggio, di incendi
boschivi, eccetera, ogni
organo di polizia
giudiziaria può e deve
intervenire.
Questo principio trova
conferma in una
autorevole e definitiva
pronuncia della Suprema
Corte, che così recita:
“L’art. 55 Cod. Proc.
Pen. consente di
ritenere che i reati in
materia ambientale sono
di competenza di tutta
la polizia giudiziaria,
senza distinzione di
competenze selettive o
esclusive per settori,
anche se in punto di
fatto esistono delle
specializzazioni.
Naturalmente la P.G.
potrà avvalersi di
persone idonee nella
qualità di ausiliari e
l’accertamento tecnico
che ne consegue deve
considerarsi atto della
stessa P.G.” (Cass. Pen.,
Sez. III, 27 settembre
1991, n. 1782, Rel.
Postiglione, Pres.
Gambino).
E’ quindi facilmente
desumibile che nel caso
in cui vi sia un rifiuto
all’intervento da parte
di un qualsiasi organo
di polizia giudiziaria
per accertare o per
reprimere un reato in
tema ambientale,
asserendo che non
rientra nella propria
competenza, si può
profilare l’ipotesi di
reato di omissione di
atti d’ufficio (art. 328
Cod. Pen.) e di
omissione di denuncia di
reato (art. 361 Cod. Pen.).
Conseguentemente, con la
presente pubblicazione,
si vuole sempre di più
sollecitare l’azione
degli Operatori di
Polizia Locale a
vigilare costantemente
sull’intricata e
difficile materia qui
trattata, con la
convinzione di aver loro
fornito un
indispensabile strumento
di ausilio e di
approfondimento per il
miglior svolgimento
possibile dei loro
compiti d’ufficio.