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VIGILANZA AMBIENTALE

 

La materia ambientale è formata da una molteplicità di norme che negli anni si sono susseguite ed è tuttora in rapida evoluzione, soprattutto per la presa di coscienza delle parti in gioco e dell’intera opinione pubblica.
L’ambiente per essere conservato nel tempo deve essere soprattutto protetto dall’inquinamento: le norme in materia ambientale, quindi, sono tese a salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento.
Una sostanza dispersa volontariamente o inavvertitamente è da ritenersi inquinante, qualora interagisca negativamente con l’ambiente, provocando, ad esempio, mutamenti nel ciclo vitale delle specie viventi o sul loro stato di salute od anche modificando l’aspetto paesaggistico.
Per inquinamento deve intendersi infatti: “l’introduzione nell’ambiente di sostanze chimiche o biologiche, o di fattori fisici, in grado di provocare disturbi o danni all’ambiente stesso”1 .
Il presente quaderno si è pertanto occupato di alcune tipologie di inquinamento ovvero di quello da rifiuti; dell’inquinamento acustico; dell’inquinamento delle acque ed infine dell’inquinamento elettromagnetico.
Dal punto di vista costituzionale, abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni, ad innovazioni di tutto rilievo con la Legge Costituzionale n. 1 del 1999 e con la n. 3 del 2001, che hanno interessato anche la materia ambientale.
Infatti, l'art. 117 della Costituzione, prevedendo una competenza esclusiva dello Stato su diciassette materie, ha compreso, tra queste, anche la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Lo stesso articolo ha inoltre previsto l'attribuzione allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, salvo i casi di delega alle Regioni.
Ma ancora più in particolare è stata attribuita potestà regolamentare ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane, relativamente alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
In tema di vigilanza ambientale occorre premettere che i reati che interessano la materia, sono, al pari dei reati di ogni altra natura, di competenza di ogni organo di polizia giudiziaria senza alcuna distinzione selettiva.
Sia in tema di violazione alle leggi urbanistico edilizie, sia in tema di vincoli paesaggistici, di inquinamento, di bracconaggio, di incendi boschivi, eccetera, ogni organo di polizia giudiziaria può e deve intervenire.
Questo principio trova conferma in una autorevole e definitiva pronuncia della Suprema Corte, che così recita: “L’art. 55 Cod. Proc. Pen. consente di ritenere che i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se in punto di fatto esistono delle specializzazioni. Naturalmente la P.G. potrà avvalersi di persone idonee nella qualità di ausiliari e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.” (Cass. Pen., Sez. III, 27 settembre 1991, n. 1782, Rel. Postiglione, Pres. Gambino).
E’ quindi facilmente desumibile che nel caso in cui vi sia un rifiuto all’intervento da parte di un qualsiasi organo di polizia giudiziaria per accertare o per reprimere un reato in tema ambientale, asserendo che non rientra nella propria competenza, si può profilare l’ipotesi di reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 Cod. Pen.) e di omissione di denuncia di reato (art. 361 Cod. Pen.).
Conseguentemente, con la presente pubblicazione, si vuole sempre di più sollecitare l’azione degli Operatori di Polizia Locale a vigilare costantemente sull’intricata e difficile materia qui trattata, con la convinzione di aver loro fornito un indispensabile strumento di ausilio e di approfondimento per il miglior svolgimento possibile dei loro compiti d’ufficio.

 

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