GUARDIA ITTICA
GUARDIE
ITTICO-AMBIENTALI
VOLONTARIE
Chi sono?
La figura della Guardia
Ittica è contemplata nel
Testo Unico sulla Pesca
e cioè dal R.D. 8
ottobre 1931 n° 1604.
Nonostante la veneranda
età della Legge in
oggetto, la stessa è
ancora in vigore. In
particolare l’art. 31
recita testualmente: “Le
Province, i Comuni, i
consorzi, le
associazioni e chiunque
vi abbia interesse
possono nominare e
mantenere a proprie
spese, agenti giurati
per concorrere alla
vigilanza sulla pesca
tanto nelle acque
pubbliche, quanto in
quelle private. Essi, ai
fini della sorveglianza
sulla pesca, hanno la
qualità di agenti di
Polizia giudiziaria.”
La nomina delle Guardie
Ittiche avviene secondo
quanto sancito dall’art.
138 del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (T.U.L.P.S.)
che stabilisce i
requisiti di cui essere
in possesso per
diventare GPG. Comunque,
ai sensi del predetto
art. 31 R.D. 1604/31,
dette Guardie sono
Guardie Particolari
Giurate (GPG) con
funzioni di Polizia
Giudiziaria.
Nonostante gran parte
delle infrazioni in
materia di pesca siano
state depenalizzate, è
opportuno approfondire
importanti concetti.
Premesso che l’ittiofauna
è ancora oggi ritenuta
“res nullius” (a
differenza della
selvaggina che, in virtù
della legge sulla
caccia, è ritenuta
“patrimonio
indisponibile dello
Stato”) poniamo
l’accento sul sistema
sanzionatorio penale da
molti (anche fra i
pubblici Funzionari
preposti al
coordinamento delle
Guardie Ittiche)
incredibilmente
sottovalutato e, in
alcuni casi, osteggiato.
Uno dei più frequenti e
odiosi reati inerenti
tale attività è,
infatti, la pesca con
dinamite e altre
sostanze esplodenti,
nonché con l’uso della
corrente elettrica o con
sostanze venefiche
finalizzate
all’uccisione di pesci e
altri animali acquatici,
puniti dall’art. 6 R.D.
1604/1931 con ammenda e
arresto da 10 giorni a 6
mesi.
Alla contravvenzione di
cui sopra, come fa
giustamente notare
l’autorevole Magistrato
Dr. Maurizio Santoloci,
luminare in materia
giuridico-ambientale, è
lecito pensare di dover
sommare l’ipotesi di
reato di porto abusivo
di esplosivo qualora il
pescatore sia sprovvisto
della specifica
autorizzazione. Non
solo! Sempre il Dr.
Santoloci ritiene
doversi aggiungere
un’altra ipotesi di
reato (anche alla luce
della sentenza 15.07.80
– Pretura di Nardò ) che
prevede il delitto di
danneggiamento aggravato
quando lo scarico
episodico di materie
nocive nell’acqua sia
doloso.
Altro importante reato
frequente fra i
bracconieri del settore
è quello sancito
dall’art. 33 del T.U.
sulla pesca che ci
riporta agli artt. 624 e
625 del Codice Penale e
che riguarda il delitto
di furto.
Dunque, per quanto sopra riportato e nonostante, si ripete, la
maggior parte delle
sanzioni in materia di
pesca siano ormai
amministrative, l’opera
della Polizia
Giudiziaria si rende
necessaria per prevenire
e reprimere i reati
succitati.
L’Agente Ittico Volontario facente capo ad Associazioni onlus o
altre similari non può e
non deve esimersi dal
compiere il suo dovere,
durante i servizi di
vigilanza di sua
competenza, pena il
reato di omissioni di
atti d’ufficio.
Spesso, durante i quasi venti anni di attività di volontariato in
questo settore, si è
avuto modo di registrare
considerazioni
scellerate, fuori luogo
e prive di cognizioni di
causa sull’eventuale
differenza che
sussisterebbe fra gli
Agenti Volontari e
quelli effettivi in
materia di P.G.
(purtroppo anche da
parte di Funzionari
pagati dalla Provincia
con i soldi dei
Cittadini per dirigere
l’Ufficio Pesca della
stessa o da Funzionari
delle Prefetture!).
Entrambe le figure hanno
lo status che assegna
loro il Codice di
Procedura Penale! Non
esiste, pertanto,
l’Agente di P.G. a mezzo
servizio e non esistono
sconti da parte di
Magistrati che
malauguratamente
dovessero giudicare
comportamenti
illegittimi e contrari
alla legge da parte di
Guardie Ittiche
Volontarie.
Brevemente ricordiamo
l’art. 55 c.p.p. che
recita testualmente: “La
Polizia Giudiziaria
deve, anche di propria
iniziativa, prendere
notizia dei reati,
impedire che vengano
portati a conseguenze
ulteriori, ricercarne
gli autori, compiere gli
atti necessari per
assicurare le fonti di
prova e raccogliere
quant’altro possa
servire per
l’applicazione della
legge penale”. Tale
precetto vale anche per
le Guardie Ittiche
Volontarie!!!
Se poi diamo un’occhiata
all’art. 57 c.p.p.
scopriamo che fra i vari
soggetti detentori della
qualifica o delle
funzioni di P.G. quali
Carabinieri,
Finanzieri,Poliziotti
vari ci sono “…gli
Ufficiali e Agenti di
P.G. , nei limiti del
servizio cui sono
destinate e secondo le
rispettive attribuzioni,
le persone alle quali le
leggi e i regolamenti
attribuiscono le
funzioni previste
dall’art. 55 c.p.p.”
(vedi art. 31 T.U. 1604
sulla Pesca).
Quanto sopra descritto
da l’esatta idea
dell’importanza di tale
figura giuridica nel
panorama del
volontariato e
dell’esigenza di
valorizzarla nel
migliore dei modi quale
importante risorsa
nell’ambito della
vigilanza ambientale.
Leggenda:
reato: In giurisprudenza e nel diritto, il reato è,
da un punto di vista
formale, un fatto
illecito (commesso cioé
in violazione di una
norma) al quale l’ordinamento
giuridico fa
seguire, come
conseguenza, una
sanzione penale (ergastolo,
reclusione,
arresto, multa,
ammenda);
necessita in genere del
requisito della
volontarietà (animus),
che si esprime
alternativamente in
volontà diretta (o
dolo) o volontà
indiretta (colpa),
inoltre, dev'essere
prevenuto da una legge
come fatto antigiuridico
(disapprovato, cioè,
dall'ordinamento),
l'ultimo elemento che
riflette eventuali
valutazioni del
legislatore è in ordine
alla punibilità
del fatto antigiuridico
e colpevole, cioè
l'opportunità di
applicare la pena.
Secondo lo schema di
analisi che abbiamo ora
abbozzato, il reato -
ogni reato - risulta
composto da una serie di
elementi, disposti l'uno
in ordine all'altro nel
secondo ordine logico:
il reato è un fatto
umano,
antigiuridico,
colpevole,
punibile (fonte:
WIKIPEDIA –
l’Enciclopedia libera).
contravvenzione:
è il tipo di reato meno
grave punito con
l’arresto o con
l’ammenda. Nella
contravvenzione non è
ammissibile il
tentativo, e quindi non
è configurabile una
tentata contravvenzione.
Le contravvenzioni sono
punite, oltre che per
dolo, anche per colpa.
Solo alle
contravvenzioni (e non
ai delitti) è
applicabile una
particolare causa di
estinzione del reato,
detta oblazione.
delitto:
infrazione grave della
norma penale, commessa
da persona imputabile,
con lesione dell’altrui
diritto. I delitti sono
una delle due categorie
fondamentali in cui si
distinguono i reati
(l’altra è quella delle
contravvenzioni). Il
criterio di distinzione
risiede nella gravità
maggiore dei delitti e
si esplicita nella
misura della pena.
Chi nomina la Guardia
Ittica?
Il D. Leg.vo 112/98
(detto “Bassanini”) ha
demandato le competenze
di caccia e pesca alle
Province.
Per diventare Guardia
Ittica è necessario
essere iscritti ad
un’Associazione
accreditata presso la
Provincia del luogo ove
si risiede.
L’Associazione
provvederà a inoltrare
una richiesta al
competente ufficio della
Provincia affinché
questa inserisca il
candidato in una lista
di aspiranti Guardie
che, al momento
opportuno, dovranno
sostenere un esame.
L’Associazione AEOP
onlus organizzerà corsi
propedeutici finalizzati
ad una formazione
giuridico-ambientale il
più possibile consona ai
canoni legislativi.
Ovviamente la
partecipazione a tali
corsi è obbligatoria per
i candidati presentati
dall’Associazione
medesima.
L’esame che i candidati
sosterranno davanti alla
Commissione istituita
dalla Provincia verterà
principalmente sulla
conoscenza della Legge
Regionale sulla pesca
nelle acque interne (per
esempio la L.R. 87/90 e
successive integrazioni
e modificazioni per
quanto riguarda il
Lazio) o, in assenza di
una normativa regionale,
sul T.U. 1604/1931 e su
altre normative che la
Commissione riterrà
utile inserire fra le
materie d’esame .
Ricordiamo, a tal
proposito, che la
Guardia Ittica
Volontaria può
intervenire con sanzioni
amministrative in altri
contesti che non siano
quelli della pesca nelle
acque interne quali, ad
esempio, la circolazione
dei veicoli fuoristrada
o sulla flora protetta
o, ancora, sulla fauna
protetta o sulla
raccolta funghi e altri
prodotti del sottobosco
ecc.
Il conseguimento del
decreto di nomina a
Guardia Ittica tramite
una Associazione ONLUS,
quale la AEOP, esime
dalla presentazione
delle due marche da
bollo necessarie
normalmente per i
diritti.