SPAZIO PUBBLICITARIO

 

 

GUARDIA ITTICA

 

GUARDIE ITTICO-AMBIENTALI VOLONTARIE

 

Chi sono?

La figura della Guardia Ittica è contemplata nel Testo Unico sulla Pesca e cioè dal R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604. Nonostante la veneranda età della Legge in oggetto, la stessa è ancora in vigore. In particolare l’art. 31 recita testualmente: “Le Province, i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla vigilanza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno la qualità di agenti di Polizia giudiziaria.”

La nomina delle Guardie Ittiche avviene secondo quanto sancito dall’art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare GPG. Comunque, ai sensi del predetto art. 31 R.D. 1604/31, dette Guardie sono Guardie Particolari Giurate (GPG) con funzioni di Polizia Giudiziaria.

Nonostante gran parte delle infrazioni in materia di pesca siano state depenalizzate, è opportuno approfondire importanti concetti.

Premesso che l’ittiofauna è ancora oggi ritenuta “res nullius” (a differenza della selvaggina che, in virtù della legge sulla caccia, è ritenuta “patrimonio indisponibile dello Stato”) poniamo l’accento sul sistema sanzionatorio penale da molti (anche fra i pubblici Funzionari preposti al coordinamento delle Guardie Ittiche) incredibilmente sottovalutato e, in alcuni casi, osteggiato.

Uno dei più frequenti e odiosi reati inerenti tale attività è, infatti, la pesca con dinamite e altre sostanze esplodenti, nonché con l’uso della corrente elettrica o con sostanze venefiche finalizzate all’uccisione di pesci e altri animali acquatici, puniti dall’art. 6 R.D. 1604/1931 con ammenda e arresto da 10 giorni a 6 mesi.

Alla contravvenzione di cui sopra, come fa giustamente notare l’autorevole Magistrato Dr. Maurizio Santoloci, luminare in materia giuridico-ambientale, è lecito pensare di dover sommare l’ipotesi di reato di porto abusivo di esplosivo qualora il pescatore sia sprovvisto della specifica autorizzazione. Non solo! Sempre il Dr. Santoloci ritiene doversi aggiungere un’altra ipotesi di reato (anche alla luce della sentenza 15.07.80 – Pretura di Nardò ) che prevede il delitto di danneggiamento aggravato quando lo scarico episodico di materie nocive nell’acqua sia doloso.

Altro importante reato frequente fra i bracconieri del settore è quello sancito dall’art. 33 del T.U. sulla pesca che ci riporta agli artt. 624 e 625 del Codice Penale e che riguarda il delitto di furto.

Dunque, per quanto sopra riportato e nonostante, si ripete, la maggior parte delle sanzioni in materia di pesca siano ormai amministrative, l’opera della Polizia Giudiziaria si rende necessaria per prevenire e reprimere i reati succitati.

L’Agente Ittico Volontario facente capo ad Associazioni onlus o altre similari non può e non deve esimersi dal compiere il suo dovere, durante i servizi di vigilanza di sua competenza, pena il reato di omissioni di atti d’ufficio.

Spesso, durante i quasi venti anni di attività di volontariato in questo settore, si è avuto modo di registrare considerazioni scellerate, fuori luogo e prive di cognizioni di causa sull’eventuale differenza che sussisterebbe fra gli Agenti Volontari e quelli effettivi in materia di P.G. (purtroppo anche da parte di Funzionari pagati dalla Provincia con i soldi dei Cittadini per dirigere l’Ufficio Pesca della stessa o da Funzionari delle Prefetture!).

Entrambe le figure hanno lo status che assegna loro il Codice di Procedura Penale! Non esiste, pertanto, l’Agente di P.G. a mezzo servizio e non esistono sconti da parte di Magistrati che malauguratamente dovessero giudicare comportamenti illegittimi e contrari alla legge da parte di Guardie Ittiche Volontarie.

Brevemente ricordiamo l’art. 55 c.p.p. che recita testualmente: “La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”. Tale precetto vale anche per le Guardie Ittiche Volontarie!!!

Se poi diamo un’occhiata all’art. 57 c.p.p. scopriamo che fra i vari soggetti detentori della qualifica o delle funzioni di P.G. quali Carabinieri, Finanzieri,Poliziotti vari ci sono “…gli Ufficiali e Agenti di P.G. , nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p.” (vedi art. 31 T.U. 1604 sulla Pesca).

Quanto sopra descritto da l’esatta idea dell’importanza di tale figura giuridica nel panorama del volontariato e dell’esigenza di valorizzarla nel migliore dei modi quale importante risorsa nell’ambito della vigilanza ambientale.

Leggenda:

reato: In giurisprudenza e nel diritto, il reato è, da un punto di vista formale, un fatto illecito (commesso cioé in violazione di una norma) al quale l’ordinamento giuridico fa seguire, come conseguenza, una sanzione penale (ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda); necessita in genere del requisito della volontarietà (animus), che si esprime alternativamente in volontà diretta (o dolo) o volontà indiretta (colpa), inoltre, dev'essere prevenuto da una legge come fatto antigiuridico (disapprovato, cioè, dall'ordinamento), l'ultimo elemento che riflette eventuali valutazioni del legislatore è in ordine alla punibilità del fatto antigiuridico e colpevole, cioè l'opportunità di applicare la pena. Secondo lo schema di analisi che abbiamo ora abbozzato, il reato - ogni reato - risulta composto da una serie di elementi, disposti l'uno in ordine all'altro nel secondo ordine logico: il reato è un fatto umano, antigiuridico, colpevole, punibile (fonte: WIKIPEDIA – l’Enciclopedia libera).

contravvenzione: è il tipo di reato meno grave punito con l’arresto o con l’ammenda. Nella contravvenzione non è ammissibile il tentativo, e quindi non è configurabile una tentata contravvenzione. Le contravvenzioni sono punite, oltre che per dolo, anche per colpa. Solo alle contravvenzioni (e non ai delitti) è applicabile una particolare causa di estinzione del reato, detta oblazione.

delitto: infrazione grave della norma penale, commessa da persona imputabile, con lesione dell’altrui diritto. I delitti sono una delle due categorie fondamentali in cui si distinguono i reati (l’altra è quella delle contravvenzioni). Il criterio di distinzione risiede nella gravità maggiore dei delitti e si esplicita nella misura della pena.

Chi nomina la Guardia Ittica?

Il D. Leg.vo 112/98 (detto “Bassanini”) ha demandato le competenze di caccia e pesca alle Province.

Per diventare Guardia Ittica è necessario essere iscritti ad un’Associazione accreditata presso la Provincia del luogo ove si risiede.

L’Associazione provvederà a inoltrare una richiesta al competente ufficio della Provincia affinché questa inserisca il candidato in una lista di aspiranti Guardie che, al momento opportuno, dovranno sostenere un esame.

L’Associazione AEOP  onlus organizzerà corsi propedeutici finalizzati ad una formazione giuridico-ambientale il più possibile consona ai canoni legislativi. Ovviamente la partecipazione a tali corsi è obbligatoria per i candidati presentati dall’Associazione medesima.

L’esame che i candidati sosterranno davanti alla Commissione istituita dalla Provincia verterà principalmente sulla conoscenza della Legge Regionale sulla pesca nelle acque interne (per esempio la L.R. 87/90 e successive integrazioni e modificazioni per quanto riguarda il Lazio) o, in assenza di una normativa regionale, sul T.U. 1604/1931 e su altre normative che la Commissione riterrà utile inserire fra le materie d’esame .

Ricordiamo, a tal proposito, che la Guardia Ittica Volontaria può intervenire con sanzioni amministrative in altri contesti che non siano quelli della pesca nelle acque interne quali, ad esempio, la circolazione dei veicoli fuoristrada o sulla flora protetta o, ancora, sulla fauna protetta o sulla raccolta funghi e altri prodotti del sottobosco ecc.

Il conseguimento del decreto di nomina a Guardia Ittica tramite una Associazione ONLUS, quale la AEOP, esime dalla presentazione delle due marche da bollo necessarie normalmente per i diritti.

 

 

 

 

    Privacy  ©  2009-2010  Tutti i Diritti Riservati                                                                                                                                               webdesigner kikko